Statuto

Il Regolamento di Realiter è stato redatto dai partecipanti alla V Riunione di coordinamento della Rete panlatina di terminologia (Realiter) convocata a Nizza nei giorni 28 e 29 giugno 1996, ed approvato a Rio de Janeiro il 2 giugno 2006. I partecipanti :

  • nello spirito dei lavori condotti dalla Rete fin dalla sua costituzione a Parigi, nel dicembre 1993,
  • sulla base del documento preparatorio di questo Regolamento (Réseau panlatin de terminologie – Eléments de réflexion pour la rédaction de ses textes fondamentaux), presentato nel corso della III Riunione di coordinamento, che si è tenuta a Lisbona dal 27 al 29 aprile 1995, e dei dibattiti ai quali a dato luogo,
  • tenuto conto delle modifiche apportate alla versione preliminare del presente Regolamento dai partecipanti alla IV Riunione di coordinamento della Rete, che si è tenuta a Barcellona dal 14 al 16 dicembre 1995,
  • in conformità con le decisioni prese durante le diverse Assemblee generali della rete dalla sua creazione ad oggi,
  • e in conformità con i Principi metodologici del lavoro terminologico adottati nel corso della IV Riunione di coordinamento della Rete,

hanno stabilito il seguente Regolamento :

 
CAPITOLO 1 : DENOMINAZIONI UFFICIALI E SEDE
 

Articolo 1 : Denominazioni ufficiali

  1. Alla data d’emendamento del presente Regolamento, le denominazioni ufficiali della Rete sono : “Red Panlatina de Terminología”, “Rede Panlatina de Terminologia”, “Rede Palatina de Terminoloxía”, “Réseau panlatin de terminologie”, “Rete panlatina di terminologia”, “Reteaua Panlatina de Terminologie” e “Xarxa Panllatina de Terminologia”. Tutti i documenti elaborati dalla Rete devono rispettare le grafie sopra indicate.
  2. L’acronimo “Realiter” è adottato come equivalente delle denominazioni ufficiali della Rete. Tutti i documenti elaborati dalla Rete devono rispettare la grafia sopra indicata.

Articolo 2: Sede

La sede della Rete panlatina di terminologia (Realiter) è quella della sua Segreteria.

CAPITOLO 2 : OBIETTIVI
 
Articolo 3 : Obiettivo generale
 
La Rete panlatina di terminologia (Realiter) ha come obiettivo generale quello di favorire lo sviluppo armonico delle lingue neolatine, tenendo conto della loro origine comune e del fatto che utilizzano modalità affini nella formazione dei termini e elementi formanti simili.
 
Articolo 4 : Obiettivi specifici
 

Gli obiettivi specifici della Rete panlatina di terminologia (Realiter) sono i seguenti :

  1. stabilire principi metodologici comuni applicabili alla realizzazione di prodotti elaborati congiuntamente,
  2. condurre ricerche in comune e approntare strumenti idonei a favorire lo sviluppo delle lingue neolatine,
  3. condurre congiuntamente lavori terminologici multilingui nei settori di interesse comune e di rilevanza sociale,
  4. mettere in comune i materiali documentari di riferimento,
  5. favorire la formazione reciproca attraverso lo scambio di formatori, di esperti, di studenti e di materiale didattico.

CAPITOLO 3 : MEMBRI

 

Articolo 5 : Categorie di membri

  1. I membri della Rete panlatina di terminologia (Realiter) sono : individui, denominati “membri individuali”, e università pubbliche o private, istituzioni o servizi pubblici, e altri organismi privati, denominati “membri istituzionali”. La decisione sul carattere lucrativo delle istituzioni che intendono aderire alla Rete spetta al Comitato.
  2. I membri che non abbiano la possibilità o l’intenzione di partecipare alle riunioni della Rete a titolo di “membri individuali” o di “membri istituzionali” non hanno il diritto né di sedere in Comitato, né di essere coordinatori di un gruppo di lavoro, né di essere nominati responsabili linguistici.

Articolo 6 : Condizioni di ammissione

 

1. Sia in qualità di “membro individuale o di “membro istituzionale”, occorre soddisfare i seguenti requisiti :

  • svolgere un’attività effettiva, rilevante e costante nel settore terminologico, terminografico o dello sviluppo terminologico, in almeno una delle lingue della Rete,
  • essere presentati da due membri della Rete e accettati dal Comitato, che delibera nel corso di ogni riunione,
  • impegnarsi a partecipare attivamente ai lavori della Rete,
  • accettare i principi metodologici del lavoro terminologico adottati dalla Rete, accettare il Regolamento.

L’ammissibilità delle richieste di adesione è verificata dalla Segreteria prima che queste siano sottoposte al Comitato.

 

Articolo 7 : Diritti e doveri dei membri

  1. Tutti i membri individuali o istituzionali hanno il diritto di partecipare alle attività e ai lavori della Rete anche coloro i quali non possano assistere alle riunioni.
  2. Tutti i membri dispongono di un voto durante le votazioni, a condizione che abbiano già partecipato ad un’Assemblea generale e che non abbiano perso il diritto di voto.
  3. Un membro assente tre volte di seguito senza giustificazione alle Assemblee generali e che non partecipi a nessun progetto perde il diritto a delegare il voto.
  4. Se un membro non può esercitare il diritto di voto personalmente, e a condizione che abbia già partecipato ad un’Assemblea generale, può trasferire tale diritto ad un altro membro con una delega per iscritto o elettronica.
  5. Un membro non può avere più di due deleghe.
  6. Tutti i membri, individuali o istituzionali, e a condizione che possano partecipare alle Assemblee generali e alle riunioni di coordinamento, possono essere eletti in Comitato.
  7. Tutti i membri, individuali o istituzionali, e a condizione che possano partecipare alle Assemblee generali e alle riunioni di coordinamento, possono essere coordinatori dei gruppi di lavoro.
  8. Tutti i membri sono tenuti a stilare i rapporti necessari relativi alle attività che svolgono nell’ambito di Realiter e questo su richiesta del Comitato, del Segretario generale o del coordinatore del gruppo di lavoro con cui collaborano.

Articolo 8 : Perdita della qualità di membro

 

1. La qualità di membro si perde :

  • a seguito di dimissioni volontarie dalla Rete, mediante comunicazione scritta alla Segreteria con tre mesi di preavviso,
  • per espulsione dalla Rete, deliberata dal Comitato. È obbligatorio che il Comitato, prima di deliberare l’espulsione di qualsiasi membro, contatti l’interessato affinché egli possa giustificare la mancanza di comunicazione con la Rete.

2. Sono considerate cause valide per la radiazione :

  • le mancanze reiterate agli impegni assunti nell’ambito della Rete,
  • la mancata partecipazione a qualsivoglia progetto della Rete per la durata di quattro anni, previo avviso allo scadere dei due e dei tre anni,
  • l’assenza di comunicazione con gli organi della Rete per tre anni.
  • se è membro di un gruppo di lavoro e nel corso di un anno non ha mantenuto contatti con i responsabili.

3. Il rappresentante di un membro istituzionale può richiedere di diventare membro individuale inviando come unica formalità una lettera all’attenzione del Comitato, in caso di cessata attività presso l’istituzione che rappresentava. Se siede in Comitato, può conservare il suo seggio sino alla fine del mandato per il quale è stato scelto.

 
CAPITOLO 4 : ATTIVITÀ
 

Articolo 9

  1. La Rete intende per “attività” ogni attività terminologica intesa a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel precedente capitolo 2, che si iscriva in una logica di complementarità delle espressioni linguistiche neolatine e che proponga soluzioni originali che non potrebbero essere trovate se non all’interno di un quadro plurilingue.
  2. Le attività considerate nel comma precedente, senza voler sostituire o sovrapporsi a quelle proprie delle reti latine esistenti (Rifal, RITerm e Linmiter) o future, possono trarne ispirazione per giungere a soluzioni applicabili sia alle comunità di lingua neolatina che non sono rappresentate da quelle reti, sia all’insieme delle comunità di lingua neolatina.
  3. Le attività considerate nel comma 1 di questo articolo si iscrivono nel quadro dei Principi metodologici del lavoro terminologico adottati dalla Rete.
  4. Le attività considerate nel comma 1 di questo articolo vengono approvate dall’Assemblea della Rete, in conformità all’articolo 12 del successivo capitolo 5.

CAPITOLO 5 : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

 

Articolo 10 : Lingue

  1. La Rete si interessa delle lingue neolatine rappresentate al suo interno. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tali lingue sono : il catalano, il francese, il gallego, l’italiano, il portoghese, il romeno e lo spagnolo.
  2. La Rete intende per “lingue” le lingue con cui si esprime per la comunicazione interna e esterna, e le proprie lingue di lavoro e di interesse.
  3. I lavori, le riunioni, le decisioni assunte e le altre modalità di funzionamento della Rete panlatina di terminologia (Realiter) debbono riflettere la diversità linguistica e geografica dei paesi rappresentati nella Rete, in particolare, attribuendo alle diverse lingue interessate e a ciascuna delle sue varianti nazionali uno statuto di uguaglianza in ogni occasione della vita della Rete.
  4. Come corollario del principio formulato nel precedente comma 3, ogni membro della Rete ha il diritto di esprimersi liberamente nella propria lingua, o nella lingua che preferisce tra quelle della Rete. Quanto detto si applica sia alle riunioni sia ai documenti inviati alla Rete o da essa elaborati. Il diritto dei membri a usare le lingue proprie della rete è stato uno dei criteri ispiratori della costituzione di Realiter.

Articolo 11 : Organi della Rete

 

1. Gli organi di coordinamento della Rete sono i seguenti :

  • l’Assemblea,
  • il Comitato,
  • la Segreteria,
  • il Segretario generale,
  • e i Gruppi di lavoro.

Articolo 12 : l’Assemblea

 
1. L’Assemblea è costituita dall’insieme dei membri della Rete. All’interno della Rete, oltre alle competenze specifiche previste dal successivo comma 2, essa ha un ruolo consultivo.

2. Sono competenze specifiche dell’Assemblea :

  • approvare le attività programmate dalla Rete, su proposta del Comitato,
  • eleggere i membri del Comitato,
  • designare una nuova Segreteria, su richiesta del Comitato,
  • approvare l’elezione di un nuovo Segretario generale, su richiesta del Comitato.

3. L’Assemblea è convocata in Assemblea generale. Può anche, tuttavia, essere invitata a rispondere a una consultazione generale a distanza, promossa direttamente dal Comitato o effettuata per mezzo della Segreteria.

 
Articolo 13 : il Comitato
 
1. Il Comitato è composto da almeno dieci membri: un membro per gruppo linguistico intracontinentale (catalano, gallego, italiano, romeno) e due per gruppo linguistico intercontinentale (francese, portoghese, spagnolo), ma si riserva il diritto di cooptare eventualmente altri membri, specie in vista dell’integrazione di una nuova lingua. La scelta dei membri del Comitato deve permettere di comprendere le reti membri di Realiter. Se nessun membro del Comitato rappresenta le altre reti latine di terminologia, un loro rappresentante sarà invitato a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore. Il Segretario generale è compreso tra i membri del Comitato.

2. I membri eletti in base ad un gruppo linguistico assumono la funzione di responsabile linguistico dell’area per la quale sono stati eletti. Ogni vertenza o dubbio sugli aspetti linguistici dei lavori realizzati dalla Rete deve essergli sottoposto. Tale funzione deve esercitarsi in stretta consultazione con gli altri membri della stessa lingua, all’interno della zona continentale in questione. Questi devono inoltre sorvegliare la qualità linguistica, in base alla loro lingua e all’area geografica di appartenenza, di ogni edizione o lavoro della Rete prima della sua diffusione.

3. I membri del Comitato sono eletti dall’Assemblea, a maggioranza semplice, per la durata di quattro anni. I membri del Comitato possono essere rieletti.

4. Il Comitato è l’organo decisionale della Rete. Delibera in tutte le circostanze a maggioranza semplice, in presenza di un quorum della metà più uno dei suoi membri. Nessun membro del Comitato ha il diritto di veto. Il Comitato può ravvisare l’opportunità di consultare l’Assemblea nel caso di decisioni particolari, sia in occasione delle Assemblee generali, sia attraverso una consultazione generale a distanza. Il Comitato deve obbligatoriamente consultare l’Assemblea per designare una nuova Segreteria e per eleggere un nuovo Segretario generale.

5. Sono competenze specifiche del Comitato:

  • assicurare la valutazione delle attività della Rete,
  • curare se necessario che la qualità linguistica dei lavori eseguiti dai diversi gruppi di lavoro in base alle capacità legate all’area geolinguistica per la quale i responsabili linguistici sono stati eletti sia convalidata o sia fatta convalidare.
  • sancire la costituzione e lo scioglimento di un gruppo di lavoro, o decidere sull’avvio di una nuova attività, su proposta di un membro della Rete,
  • designare un supplente per lo svolgimento di una determinata funzione all’interno della Rete, nel caso in cui il membro incaricato non fosse più in grado di compierla,
  • deliberare sull’ammissione di nuovi membri,
  • deliberare sulla radiazione dei membri.

6. I membri del Comitato hanno l’obbligo di partecipare alle Assemblee generali e alle riunioni di coordinamento della Rete. I membri del Comitato che siano stati assenti a due riunioni consecutive sono automaticamente radiati dal Comitato. Nel caso in cui il membro radiato dal Comitato svolga una funzione di responsabile linguistico, si dovrà trovare un sostituto nell’area geolinguistica da questo rappresentata.
Se il membro radiato è anche Segretario generale, questi cessa automaticamente le sue funzioni e un nuovo Segretario generale deve essere eletto dai membri del Comitato per la durata del mandato in corso.

Articolo 14 : la Segreteria

1. La Segreteria è l’organo esecutivo della Rete, sotto la responsabilità del Segretario generale. È assicurata dall’Unione Latina finché i membri della Rete non assumeranno decisioni diverse in Assemblea generale, e per la durata che l’Unione Latina sarà in grado di garantire. Con la chiusura dell’Unione Latina a fine luglio 2012, la Segreteria cambia sede. Secondo quanto specificato al capitolo 1, art. 2 del Regolamento – “La sede della Rete panlatina di terminologia (REALITER) è quella della sua Segreteria” -, a partire dal 1° agosto 2012, la nuova sede di Realiter è stabilita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano.

2. Sono competenze specifiche della Segreteria :

  • coordinare le attività della Rete,
  • curare che siano applicate le decisioni assunte dal Comitato e dall’Assemblea,
  • curare che i membri interessati rispettino il calendario delle attività,
  • organizzare le riunioni della Rete in collaborazione con l’istituzione ospite, e redigere o raccogliere i documenti necessari (ordine del giorno, atti della riunione precedente, rapporto della Segreteria, rapporto finanziario, rapporto dei gruppi di lavoro, ecc.) e farli pervenire ai membri della Rete almeno una mese prima dell’Assemblea generale,
  • raccogliere e diffondere le informazioni interne alla Rete presso i membri interessati,
  • curare che la conferenza elettronica e ogni altro strumento di comunicazione e di diffusione della Rete siano convenientemente amministrati,
  • gestire i fondi della Rete e presentare un rapporto finanziario in Assemblea generale
  • avanzare, a nome della Rete, richieste di finanziamento agli Stati rappresentati nella Rete, -* alle organizzazioni internazionali o a mecenati privati,
  • stabilire accordi di collaborazione,
  • trasmettere al Comitato le domande di ammissione,
  • mantenere aggiornato il repertorio dei membri della Rete.

3. La Segreteria è tenuta a partecipare alle riunioni della Rete e a presentare al Comitato una relazione scritta della propria attività, almeno un mese prima di ogni riunione della Rete.

4. Se, per qualunque motivo, l’Unione Latina si trovasse costretta a lasciare la funzione di Segreteria, tale funzione dovrà essere assicurata in ogni caso da un membro istituzionale eletto dal Comitato e approvato dall’Assemblea.
 
Articolo 15 : i Gruppi di lavoro
 
1. Ciascun gruppo di lavoro è organizzato da un coordinatore e costituito per assicurare lo svolgimento di un’attività.
 
2. Ogni membro della Rete ha il diritto di proporre la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro per una determinata attività, in conformità ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del precedente capitolo 4. Le proposte scritte sono indirizzate al Comitato, direttamente o attraverso la Segreteria, almeno un mese prima di ogni riunione della Rete. Il membro proponente utilizza la scheda di presentazione ufficiale di Realiter che comporta i seguenti elementi : obiettivi prefissi, metodologia scelta, mezzi eventualmente disponibili per la sua realizzazione, nome del coordinatore, nome dei membri della Rete che hanno accettato di far parte del gruppo di lavoro e il calendario dei lavori. Il Comitato accetta, respinge o modifica la proposta presentata e, in ogni caso, richiede l’approvazione dell’Assemblea nell’Assemblea generale immediatamente successiva.
 
3. Il coordinatore di ciascun gruppo di lavoro è tenuto a :
  • predisporre un calendario annuale dei lavori per le attività del gruppo,
  • mantenere, all’interno del gruppo, i contatti necessari per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività,
  • assicurarsi se necessario che i responsabili linguistici convalidino la qualità linguistica del lavoro presentato,
  • presentare al Comitato una relazione scritta sull’attività del gruppo, a richiesta del Segretario generale e, in ogni caso, prima della diffusione dei risultati dei lavori e sottoporre tale rapporto alla Segreteria almeno un mese prima della tenuta dell’Assemblea generale.

Articolo 16 : il Segretario generale

  1. Il Segretario generale ha come compito principale quello di rappresentare la Rete ; è anche responsabile di assicurare lo svolgimento delle attività di Segreteria. Ha il mandato di agire a nome della Rete, di concerto con il Comitato e con la Segreteria.
  2. Il Segretario generale è eletto ogni quattro anni dal Comitato e di esso fa parte. La sua elezione è approvata dall’Assemblea.
  3. Il Segretario generale può essere rieletto.
  4. In caso di forza maggiore, il Segretario generale può decidere di farsi sostituire nelle sue funzioni da uno dei membri del Comitato di sua scelta per la durata di un’Assemblea generale e di una riunione di coordinamento. Terminate tali riunioni, questi recupera le sue funzioni.
  5. Se il Segretario generale non può esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il Comitato elegge un nuovo Segretario generale per il resto del mandato.

Articolo 17 : Riunioni

1. Sono previste riunioni periodiche di due tipi :

  • un’Assemblea generale, alla quale potranno partecipare tutti i membri della Rete,
  • una riunione di coordinamento, alla quale potranno partecipare i membri del Comitato, il rappresentante (o i rappresentanti) della Segreteria

2. La Rete panlatina di terminologia (Realiter) incoraggia l’organizzazione di riunioni di carattere scientifico, aperte agli operatori della terminologia che non facciano parte della Rete. Secondo un criterio di carattere economico, la data di tali riunioni deve essere stabilita in funzione delle Assemblee generali e delle riunioni di coordinamento previste dalla Rete. Ogni membro della Rete ha il diritto di proporre lo svolgimento di una riunione di carattere scientifico ; il Comitato decide sulla fattibilità e la pertinenza di tale riunione.

3. Nella scelta dei luoghi di riunione deve essere rispettato un certo equilibrio tra la rappresentatività linguistica e geografica dei membri. Nel rispetto di un criterio di carattere economico, per la scelta delle date e dei luoghi di riunione devono essere considerati gli spostamenti programmati di alcuni membri (per esempio, le riunioni di Rifal e di RITerm, i congressi di terminologia, ecc.).
4. Le riunioni sono convocate dal Segretario generale, di concerto con il Comitato, almeno sei mesi prima della data prevista per le riunioni.
 

Articolo 18 : finanziamento e utilizzo commerciale dei lavori

  1. La Rete non riceve nessuna quota associativa da parte dei membri.
  2. I membri di Realiter sono autorizzati a riutilizzare a titolo gratuito i dati terminologici provenienti dai lavori terminologici della Rete, in prodotti a vocazione non commerciale, a condizione di citare la fonte “Realiter”. Ogni lavoro che utilizzi parzialmente i lavori della Rete dovrà esplicitamente farne menzione.
  3. Ogni pubblicazione dei lavori della Rete deve indicare in modo visibile una delle denominazioni ufficiali e il logo della Rete.

CAPITOLO 6 : MODIFICHE E SCIOGLIMENTO

 

Articolo 19 : Modifiche

  1. Il presente Regolamento può essere modificato in Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati. Ogni proposta di modifica del Regolamento deve essere comunicata al Segretario generale e inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale immediatamente successiva ; l’ordine del giorno deve essere inviato all’Assemblea almeno due mesi prima della data della riunione.
  2. Le modifiche adottate entrano in vigore immediatamente.
  3. In caso di scioglimento, deliberato da almeno due terzi dei membri presenti o rappresentati in Assemblea generale, l’Assemblea dà incarico a uno o più membri della Rete di stabilire le modalità di estinzione delle attività in corso e di liquidare, se del caso, l’attivo della Rete.

CAPITOLO 7 : ENTRATA IN VIGORE

 

Articolo 20 : Adozione

  1. Il presente Regolamento è adottato con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati alla V Riunione di coordinamento della Rete panlatina di terminologia (Realiter) e ratificato allo stesso modo alla VIII Assemblea generale.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione da parte dell’Assemblea generale.

ALLEGATO

Raccomandazioni relative al controllo dei progetti di Realiter

Dopo aver osservato un certo squilibrio nella realizzazione dei progetti a secondo delle lingue e difficoltà incontrate da certi coordinatori, i membri del Comitato riuniti a Barcellona nel maggio 2008 hanno proposto le seguenti raccomandazioni in modo di assicurare un miglior controllo dei progetti:

  1. in regola generale, eccetto casi eccezionali autorizzati dal Comitato, qualsiasi progetto dovrà avere una durata massima di realizzazione di tre anni;
  2. il coordinatore del gruppo di lavoro deve segnalare al Comitato qualsiasi ostacolo suscettibile di modificare la realizzazione del progetto o i termini inizialmente stabiliti;
  3. il progetto deve essere considerato finito entro un termine massimo di tre anni, anche se mancano una o più lingue;
  4. in caso di difficoltà riguardanti la pubblicazione, il coordinatore del progetto dovrà contattare il responsabile linguistico competente per trovare un’alternativa;
  5. se un progetto in una lingua non ha nessun rappresentante o se ne ha uno ma questo non può svolgere il suo compito, il coordinatore del progetto deve contattare il responsabile linguistico competente per trovare un’alternativa.